Sez. 1, Sentenza n. 11543 del 01/03/2005 Cc. (dep. 22/03/2005) Rv. 231496 - 01
NOTIFICAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - ALL'IMPUTATO - detenuto per altra causa | Stato di detenzione non risultante dagli atti - Obbligo di notificazione presso il luogo di detenzione - Esclusione.
NOTIFICAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - ALL'IMPUTATO - detenuto per altra causa
Nei procedimenti relativi a giudizi di impugnazione, è onere dell'imputato, ai sensi dell' art. 161 cod. proc. pen. e non diversamente dal mutamento di residenza o della diversa elezione di domicilio, comunicare al giudice del gravame il proprio stato di detenzione per altra causa ai fini delle occorrende notificazioni. In difetto di tale comunicazione, la notificazione a mani di persona capace e convivente nella residenza risultante dagli atti del processo o comunque dichiarata, così come nel domicilio eletto, è validamente eseguita; ciò tenuto conto che il legame di convivenza ed il connesso dovere di informazione non vengono meno per il temporaneo stato di detenzione, con conseguente idoneità di tale notificazione a mettere l'imputato in condizione di conoscere la data del giudizio.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 156, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)