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Sez. 1, Sentenza n. 11543 del 01/03/2005 Cc. (dep. 22/03/2005) Rv. 231496 - 01

NOTIFICAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - ALL'IMPUTATO - detenuto per altra causa | Stato di detenzione non risultante dagli atti - Obbligo di notificazione presso il luogo di detenzione - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-03-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231496-01

NOTIFICAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - ALL'IMPUTATO - detenuto per altra causa

Nei procedimenti relativi a giudizi di impugnazione, è onere dell'imputato, ai sensi dell' art. 161 cod. proc. pen. e non diversamente dal mutamento di residenza o della diversa elezione di domicilio, comunicare al giudice del gravame il proprio stato di detenzione per altra causa ai fini delle occorrende notificazioni. In difetto di tale comunicazione, la notificazione a mani di persona capace e convivente nella residenza risultante dagli atti del processo o comunque dichiarata, così come nel domicilio eletto, è validamente eseguita; ciò tenuto conto che il legame di convivenza ed il connesso dovere di informazione non vengono meno per il temporaneo stato di detenzione, con conseguente idoneità di tale notificazione a mettere l'imputato in condizione di conoscere la data del giudizio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 156, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)