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Sez. 3, Ordinanza n. 11571 del 25/07/2003 (Rv. 565447 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Presupposti - Pregiudizialità logico giuridica - Nozione - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565447-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA

In tema di sospensione necessaria del processo prevista dall'art. 295 cod. pen. per evitare il possibile conflitto di giudicati, il rapporto di pregiudizialità fra procedimenti pendenti dinanzi a giudici diversi è configurabile qualora la definizione dell'uno costituisce indispensabile antecedente logico - giuridico dell'altro nel senso che l'accertamento del primo venga postulato con effetto di giudicato, sicché non ricorre tale vincolo allorché il giudice del procedimento ritenuto pregiudiziale debba conoscere della questione oggetto della causa pregiudicata incidenter tantum senza efficacia di giudicato. (La Corte, nel formulare il principio sopra richiamato, ha cassato l'ordinanza con cui era stato sospeso il giudizio di risoluzione del contratto di locazione promosso dal locatore per inadempimento del conduttore in attesa della definizione del giudizio in cui il conduttore aveva chiesto la sentenza costituiva del trasferimento della proprietà in esecuzione del diritto di opzione previsto nel controllo di locazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)