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Sez. 3, Ordinanza n. 19649 del 07/10/2005 (Rv. 584277 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Pregiudizialità - Presupposti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584277-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA

Ai fini della sospensione necessaria del giudizio ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. non è sufficiente che, tra due controversie, sussista una mera pregiudizialità logica, ma è necessaria l'obiettiva esistenza di un rapporto di pregiudizialità giuridica, il quale ricorre solo quando la definizione di una delle controversie costituisca l'indispensabile antecedente logico-giuridico dell'altra, l'accertamento della quale debba avvenire con efficacia di cosa giudicata. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto che, in ipotesi di contemporanea pendenza del giudizio di merito inerente ad un provvedimento cautelare e di quello di accertamento dell'obbligo del terzo, qualora non si disponga per la riunione dei medesimi, assume valore pregiudiziale il primo rispetto al secondo, salvo che il terzo, chiamato a rendere la dichiarazione ai sensi dell'art. 547 cod. proc. civ., sciolga l'opzione in favore dell'immediato accertamento dei propri obblighi).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)