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Sez. L, Sentenza n. 4485 del 15/05/1987 (Rv. 453194 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - ART. 3 DEL DECRETO LEGGE 9 NOVEMBRE 1945 N. 788 - DIPENDENTE ASSENTE PER MALATTIA - DIRITTO ALLA INTEGRAZIONE SALARIALE - SUSSISTENZA - SUBINGRESSO DELL'ENTE EROGATORE - PORTATA - FATTISPECIE RELATIVA A LAVORATORI METALMECCANICI IN C.I.G. ASSENTI PER MALATTIA ED INFORTUNIO, CON DIRITTO NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO ALLA DIFFERENZA TRA IL TRATTAMENTO DI C.I.G. E L'INDENNITÀ DI MALATTIA PARI AL 60 PER CENTO DELLA RETRIBUZIONE.*
Stato
decisa il 1987-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453194-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - ART. 3 DEL DECRETO LEGGE 9 NOVEMBRE 1945 N. 788 - DIPENDENTE ASSENTE PER MALATTIA - DIRITTO ALLA INTEGRAZIONE SALARIALE - SUSSISTENZA - SUBINGRESSO DELL'ENTE EROGATORE - PORTATA - FATTISPECIE RELATIVA A LAVORATORI METALMECCANICI IN C.I.G. ASSENTI PER MALATTIA ED INFORTUNIO, CON DIRITTO NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO ALLA DIFFERENZA TRA IL TRATTAMENTO DI C.I.G. E L'INDENNITÀ DI MALATTIA PARI AL 60 PER CENTO DELLA RETRIBUZIONE.*

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legge 9 novembre 1945 n. 788, che esclude il trattamento della cassa integrazione guadagni per le assenze del lavoratore che non comportino diritto alla retribuzione, l'integrazione salariale resta dovuta al dipendente assente per malattia, trattandosi in questo caso di assenza per la quale l'art. 2110 cod. civ. sancisce l'Obbligo della retribuzione, che viene meno solo quando esistano forme di previdenza "equivalenti" (e non la mera indennità per malattia) e permane viceversa, come obbligazione alternativa, nel caso che forme siffatte diano luogo a trattamenti di minore entità rispetto al tetto massimo della retribuzione stessa. Peraltro la legittima ammissione alla cassa integrazione comporta il subingresso dell'ente erogatore delle relative prestazioni in tali obbligazioni del datore di lavoro (il quale rimane tenuto alle anticipazioni quale adiectus solutionis causa) previa corrispondente riduzione delle medesime, nel senso che quest'ultimo è tenuto ad anticipare anche ai menzionati lavoratori o l'intero trattamento di cassa integrazione o l'importo pari alla differenza fra questo e l'inferiore trattamento di natura previdenziale o assistenziale. (fattispecie relativa a lavoratori metalmeccanici in C.i.G. assenti per malattia od infortunio, che avevano ricevuto soltanto l'indennità di malattia, pari al 60% della retribuzione, e non anche l'integrazione salariale ex art. 18, 19 C.C.n.L.. il giudice di merito, con la sentenza confermata dal S.C., ha dichiarato tenuto il datore di lavoro ad anticipare la differenza tra l'intero trattamento C.i.G. e la predetta indennità). (V 91/86, mass n 443743; (V 5391/85, mass n 442626; (V 517/84; (Conf 2840/86, mass n 445877, sulla seconda parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 09/11/1945 num. 788 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)