Sez. L, Sentenza n. 5391 del 05/11/1985 (Rv. 442626 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - INDENNITÀ E SUSSIDI - SUSSIDIO GIORNALIERO - INDENNITÀ GIORNALIERA DI MALATTIA - LIMITAZIONE TEMPORALE DELLA RELATIVA COPERTURA ASSICURATIVA - OPERATIVITÀ IN CASO DI TRATTAMENTO INTEGRATIVO DELLA C.I.G. - DECORRENZA DELLA CESSAZIONE DI QUEST'ULTIMO - INDENNITÀ ECONOMICA DI MALATTIA DURANTE DETTO TRATTAMENTO - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - INDENNITÀ E SUSSIDI - SUSSIDIO GIORNALIERO - INDENNITÀ GIORNALIERA DI MALATTIA - LIMITAZIONE TEMPORALE DELLA RELATIVA COPERTURA ASSICURATIVA - OPERATIVITÀ IN CASO DI TRATTAMENTO INTEGRATIVO DELLA C.I.G. - DECORRENZA DELLA CESSAZIONE DI QUEST'ULTIMO - INDENNITÀ ECONOMICA DI MALATTIA DURANTE DETTO TRATTAMENTO - ESCLUSIONE.*
Dalla sostanziale equiparazione dei periodi di integrazione salariale a quelli di effettiva prestazione lavorativa discende che la limitazione temporale della copertura assicurativa relativa all'indennità giornaliera di malattia, prevista dall'art. 30 CCNL 31 gennaio 1939 per gli operai dell'industria - norma secondo cui la prestazione assicurativa non è dovuta oltre il sessantesimo giorno dalla data di abbandono del lavoro -, comincia ad operare solo dopo la cessazione del trattamento integrativo della C.i.G.. l'equiparazione predetta non comporta però che, durante il trattamento di integrazione salariale, il lavoratore abbia diritto anche all'indennità economica di malattia giacché espressamente l'art. 3 della legge n. 464 del 1972 - al fine di evitare una ingiustificata duplicazione delle prestazioni assicurative - stabilisce che il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l'indennità giornaliera a carico degli enti gestori dell'Assicurazione contro le malattie. (V 2415/85, mass n 440265; (V 2492/84, mass n 434505; (V 2612/84, mass n 434626).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Contr. Coll. 03/01/1939 num. 30, Legge 08/08/1972 num. 464 art. 3 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)