Sez. 1, Sentenza n. 8256 del 28/07/1995 (Rv. 493463 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - DETERMINAZIONE | Versamenti dei soci alla società "in conto capitale" - Mutui onerosi - Configurabilità - Esclusione - Deliberazione di aumento di capitale - Necessità - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - DETERMINAZIONE
L'art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, istitutivo dell'I.R.P.E.F., a norma del quale non possono qualificarsi come mutui onerosi, presuntivamente produttivi di interessi, i versamenti dei soci alla società "in conto capitale", sempre che proporzionali alle quote di partecipazione e formalmente deliberati, si applica con riguardo a tutti i finanziamenti in favore della società, muniti di detti requisiti, indipendentemente dal fatto che essi siano preordinati a futuri aumenti di capitale, con la conseguenza che detta qualificazione non richiede che il versamento sia preceduto (o seguito) da un valida ed efficace deliberazione di aumento di capitale.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)