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Sez. 1, Sentenza n. 14162 del 14/11/2001 (Rv. 550255 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - GIUDIZIALE - CON ADDEBITO | Accertamento dell'addebito - Criteri - Valutazione complessiva e globale del comportamento di entrambi i coniugi.
Stato
decisa il 2001-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550255-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - GIUDIZIALE - CON ADDEBITO

Ai fini dell'addebitabilità della separazione, l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano riservato, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale. (Nella specie la corte ha confermato la pronunzia della corte territoriale che aveva escluso ai fini dell'addebito che l'allontanamento del coniuge dalla casa coniugale, in presenza di una stabile relazione extraconiugale dell'altro coniuge, abbia avuto incidenza sulla crisi matrimoniale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)