Sez. 1, Sentenza n. 7817 del 21/08/1997 (Rv. 506940 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - GIUDIZIALE - CON ADDEBITO | Accertamento dell'addebito - Criteri - Valutazione comparativa e globale del comportamento di entrambi i coniugi - Necessità.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - GIUDIZIALE - CON ADDEBITO
In tema di separazione legale dei coniugi, la pronuncia di addebito ad uno di essi postula non soltanto il riscontro di un suo comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ma anche l'accertamento che a tale comportamento sia causalmente ricollegabile la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Peraltro, il giudice, prima di addebitare la separazione, deve procedere ad una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi, per verificare se il comportamento dell'uno non possa trovare piena giustificazione nelle provocazioni insite in quello dell'altro (nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza del merito che aveva addebitato la separazione al coniuge che, oltre ad avere intrapreso una relazione adulterina, s'era trasferito in una località turistica, limitando gli incontri con l'altro coniuge ai soli fine settimana, così da trasformare il matrimonio in una "quasi - separazione").
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)