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Sez. L, Sentenza n. 3597 del 10/04/1987 (Rv. 452543 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA - RIFORMA DEL SISTEMA PREVIDENZIALE EX LEGGE N. 576 DEL 1980 - OBBLIGATORIETÀ DELL'ISCRIZIONE ALLA CASSA NAZIONALE - PRESUPPOSTI - OPERATIVITÀ DEI CASI DI ESENZIONE DALLA ISCRIZIONE GIÀ PREVISTI DALLA PRESENTE DISCIPLINA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - PROFESSIONISTI PENSIONATI - ISCRIZIONE AI FINI DEL SOLO TRATTAMENTO DI ASSISTENZA - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452543-01

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA - RIFORMA DEL SISTEMA PREVIDENZIALE EX LEGGE N. 576 DEL 1980 - OBBLIGATORIETÀ DELL'ISCRIZIONE ALLA CASSA NAZIONALE - PRESUPPOSTI - OPERATIVITÀ DEI CASI DI ESENZIONE DALLA ISCRIZIONE GIÀ PREVISTI DALLA PRESENTE DISCIPLINA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - PROFESSIONISTI PENSIONATI - ISCRIZIONE AI FINI DEL SOLO TRATTAMENTO DI ASSISTENZA - INAMMISSIBILITÀ.*

L'art. 22, primo comma, della legge 20 settembre 1980 n. 576 sulla riforma del sistema previdenziale forense (sistema che continua ad avere carattere solidaristico e non già mutualistico), nello stabilire l'obbligatorietà dell'iscrizione alla cassa nazionale di previdenza ed assistenza "per tutti gli avvocati e procuratori che esercitano la libera professione con carattere di continuità, ai sensi dell'art. 2 della legge 22 luglio 1975 n. 319", regola ex novo la materia, lasciando in vigore la norma richiamata (che a sua volta rinvia all'art. 2 della legge 8 gennaio 1952 n. 6) soltanto per quanto concerne la definizione del concetto di continuità dello Esercizio della professione e facendo perciò venir meno la operatività dei casi di esenzione dall'iscrizione già previsti dalla precedente disciplina e, in particolare, la possibilità per i professionisti già in possesso di pensione, ma tuttavia esercenti la professione con continuità, di essere iscritti - a norma del citato art. 2 della legge del 1952, come modificato dalla legge n. 289 del 1963 - ai fini del solo trattamento di assistenza. (V 1010/86, mass n 444531; (V 3801/85, mass n 441387; (V 132/84 Corte cost.; (V 4091/81, mass n 414742).*

Riferimenti normativi: Legge 08/01/1952 num. 6 art. 2 CORTE COST., Legge 25/02/1963 num. 289 art. 1, Legge 22/07/1975 num. 319 art. 2 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 art. 9, Legge 20/09/1980 num. 576 art. 11 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)