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Sez. L, Sentenza n. 5362 del 01/09/1986 (Rv. 447913 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - GRATIFICAZIONI ED ELARGIZIONI "UNA TANTUM" - ESCLUSIONE - PRESUPPOSTI - FONDAMENTO DELL'ELARGIZIONE RINVENIBILE IN UNA SPECIFICA NORMA DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - INCLUSIONE NELLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1986-09-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447913-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - GRATIFICAZIONI ED ELARGIZIONI "UNA TANTUM" - ESCLUSIONE - PRESUPPOSTI - FONDAMENTO DELL'ELARGIZIONE RINVENIBILE IN UNA SPECIFICA NORMA DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - INCLUSIONE NELLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE - NECESSITÀ.*

In tema di Determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi, l'esclusione - prevista dal punto 6 dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153 - delle somme che costituiscono gratificazione od elargizione concessa una tantum a titolo di liberalità per eventi eccezionali e non ricorrenti, purché non collegati, anche indirettamente, al rendimento dei lavoratori e all'andamento aziendale, presuppone la sussistenza nel datore di lavoro dello spirito di liberalità o del movente della riconoscenza verso il donatario, requisito questo che non può ritenersi integrato allorché l'elargizione (nella specie, un premio di anzianità) ha la sua causa in una specifica norma della contrattazione collettiva, nazionale od aziendale. (V 4159/79, mass n 400669; (3063/78, mass n 392513).*

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)