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Sez. L, Sentenza n. 3749 del 02/06/1988 (Rv. 459003 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE AI FINI PREVIDENZIALI - NOZIONE - SOMME EROGATE DAL DATORE DI LAVORO ALL'ASSICURATORE A TITOLO DI PREMIO PER L'ASSICURAZIONE DEI SUOI DIPENDENTI CONTRO I RISCHI DA INFORTUNI EXTRA PROFESSIONALI - INCLUSIONE - PREMI PAGATI DAL DATORE DI LAVORO PER L'ASSICURAZIONE DEI RISCHI DA INFORTUNI PROFESSIONALI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-06-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459003-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE AI FINI PREVIDENZIALI - NOZIONE - SOMME EROGATE DAL DATORE DI LAVORO ALL'ASSICURATORE A TITOLO DI PREMIO PER L'ASSICURAZIONE DEI SUOI DIPENDENTI CONTRO I RISCHI DA INFORTUNI EXTRA PROFESSIONALI - INCLUSIONE - PREMI PAGATI DAL DATORE DI LAVORO PER L'ASSICURAZIONE DEI RISCHI DA INFORTUNI PROFESSIONALI - ESCLUSIONE.*

La retribuzione imponibile ai fini previdenziali, prevista dall'art. 12 della legge n. 153 del 1969, comprende tutto ciò che in danaro od in natura venga dal datore di lavoro corrisposto in favore del lavoratore in costanza del rapporto di lavoro, con la sola esclusione delle somme erogate per uno dei titoli tassativamente elencati nel capoverso della norma medesima, a nulla rilevando che in ipotesi l'attribuzione patrimoniale venga effettuata, non già nelle mani del lavoratore medesimo, bensì a terzi estranei al sinallagma del rapporto di lavoro, ovvero consista in somme accantonate su fondi previdenziali od assistenziali, sempre che risulti causalmente ricollegata anche latu sensu al rapporto di lavoro ed assicurato al lavoratore un determinato bene o vantaggio economicamente valutabile. Pertanto rientrano nella suddetta retribuzione imponibile le somme (continuativamente ed obbligatoriamente) erogate dal datore di lavoro ad una compagnia di Assicurazione a titolo di premio per l'Assicurazione dei suoi dipendenti ("terzi" beneficiari del contratto di Assicurazione) contro i rischi da infortuni extra-professionali (ossia verificatisi fuori dall'attività lavorativa); non rientrano invece nella retribuzione imponibile i premi pagati dal datore di lavoro per l'Assicurazione dei rischi da infortuni professionali (ossia verificatisi a causa od in occasione dell'attività lavorativa) perché in tal caso il pagamento del premio non costituisce un'integrazione della retribuzione, ma è diretto a soddisfare un'obiettiva esigenza del datore di lavoro di cautelarsi dagli eventuali effetti della propria responsabilità ex art. 2087 cod. civ. o per il fatto dei propri dipendenti sia che l'Assicurazione volontaria integri quella obbligatoria presso l'Inail, sia che copra un rischio professionale (quale quello dei dirigenti d'azienda) per il quale non sia prevista alcuna tutela assicurativa obbligatoria. (V 1813/87, mass n 451176; (V 5362/86, mass n 447913).*

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)