Sez. L, Sentenza n. 9616 del 21/07/2000 (Rv. 538653 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE | Prepensionamento del personale inidoneo ex legge n. 270 del 1988 - Disciplina collettiva del relativo trattamento - Mancata attribuzione del trattamento di carriera ed economico previsto per il personale inidoneo mantenuto in servizio - Bilanciamento del trattamento meno favorevole mediante attribuzione di benefici previdenziali finalizzati all'esodo anticipato - Liceità della relativa clausola contrattuale - Controllo giudiziale - Limiti.
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE
In tema di prepensionamento del personale dipendente da aziende di trasporto dichiarato inidoneo alle mansioni di provenienza, ex art. 3 legge n. 270 del 1988, deve ritenersi lecita la clausola della contrattazione collettiva (nella specie, accordo collettivo ATAC 13 luglio 1987, integrativo dell'art. 7 dell'accordo nazionale 4 luglio 1986) che, nel disciplinare il relativo trattamento, preveda per il detto personale l'attribuzione di un trattamento di carriera ed economico sfavorevole rispetto a quello del personale inidoneo mantenuto in servizio, ma nel contempo, a bilanciamento di tale disparità, attribuisca al medesimo personale benefici previdenziali finalizzati all'esodo anticipato, dovendosi ritenere, riguardo a tale previsione contrattuale, che la sua connessione con scelte generali di politica economica e la necessità di apprezzarne il significato nell'ambito dell'intero contratto confinano il controllo giudiziale sulla liceità della causa negoziale e delle singole clausole entro i ristretti limiti della violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza della retribuzione, ex art. 36 Cost., e della manifesta arbitrarietà.
Riferimenti normativi: Legge 12/07/1988 num. 270 art. 3 CORTE COST., Legge 01/02/1978 num. 30 CORTE COST., Costituzione art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)