Sez. L, Sentenza n. 15275 del 06/07/2007 (Rv. 598740 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE | Trattamento pensionistico integrativo - Clausole collettive aziendali che incidono sulla determinazione del trattamento - Nullità delle clausole - Potere del giudice di rideterminazione del trattamento - Esclusione - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE
Il giudice di merito, quand'anche riconosce la nullità di alcune clausole contrattuali collettive, non può operare l'integrazione giudiziale del contratto (attraverso i principi di correttezza e buona fede) introducendo un regolamento di interessi diverso rispetto a quello che le parti sociali hanno raggiunto. (Nella specie, si trattava di clausole contenute in accordo aziendale che prevedevano in modo solo virtuale un premio di rendimento, utile ai fini del trattamento pensionistico integrativo degli ex dipendenti del Banco di Sicilia; i ricorrenti avevano chiesto la declaratoria di nullità di tali clausole, in quanto la mancata erogazione effettiva del premi di rendimento ne rendeva impossibile il computo nel trattamento pensionistico integrativo, nonché la corresponsione effettiva del premio di rendimento previa modificazione giudiziale del contratto collettivo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1424, Cod. Civ. art. 2077 com. 2, Legge 30/04/1969 num. 153 CORTE COST., Legge 23/07/1998 num. 251 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)