Sez. 6, Sentenza n. 22396 del 21/01/2004 Ud. (dep. 11/05/2004) Rv. 229394 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN CERTIFICATI - COMMESSA DA PUBBLICO UFFICIALE | Elemento oggettivo - Distinzione tra atti interni ed esterni - Rilevanza - Esclusione.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN CERTIFICATI - COMMESSA DA PUBBLICO UFFICIALE
La fattispecie penale di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 480 cod. pen.), si articola sotto il profilo oggettivo su due presupposti fondamentali, che gli atti compiuti dal pubblico ufficiale siano certificati o autorizzazioni amministrative e che la falsa attestazione riguardi fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, essendo invece irrilevante la distinzione fra atti interni ed esterni della pubblica amministrazione, essendo entrambe le categorie di atti comprese nella tutela della pubblica fede assicurata dalla norma.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 480
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)