Sez. 5 - , Ordinanza n. 21222 del 13/09/2017 (Rv. 645305 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Concessione all'ATER di aree espropriate per la realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica - Attribuzione del diritto di superficie - Conseguenze - Costruzione degli alloggi da parte del concessionario - Assoggettabilità di quest'ultimo ad imposta.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la concessione all'ATER di aree espropriate dai comuni per la realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell'art. 10 della l. n. 167 del 1962, come sostituito dall'art. 35 della l. n. 865 del 1971, attribuisce al concessionario il diritto di superficie sulle aree, ovvero le facoltà proprie di tale diritto, con la conseguenza che quest'ultimo, una volta realizzati gli immobili, in applicazione dell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1992, diviene soggetto passivo dell'imposta, non occorrendo, a tal fine, un ulteriore atto costitutivo del diritto di superficie, in quanto l'incontro delle volontà dei due soggetti rileva su un diverso piano.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 3 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 167 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)