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Sez. 5 - , Ordinanza n. 14110 del 07/06/2017 (Rv. 644418 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Concessione del diritto di superficie sul terreno deliberata dal comune - Attribuzione del diritto di superficie all’ATER - Anche in assenza di concessione - Conseguenze - Assoggettabilità ad imposizione.
Stato
decisa il 2017-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644418-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di ICI, la concessione del diritto di superficie sul terreno deliberata dal comune, giusta l’art. 35 della l. n. 865 del 1971, è idonea, pur in assenza di successiva convenzione, a trasferire il diritto di superficie all’ATER che, avendo provveduto alla costruzione del fabbricato, ne è divenuta proprietaria e, per ciò solo, tenuta al pagamento dell’imposta.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 58 com. 1 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)