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Sez. 1, Sentenza n. 20454 del 21/10/2005 (Rv. 583903 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE | Motivazione "per relationem" con richiamo ad argomentazioni esposte nella sentenza emessa nel precedente grado dello stesso processo - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 2005-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583903-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE

La motivazione "per relationem" deve considerarsi rituale quando il rinvio sia fatto ad una decisione di grado precedente nello stesso processo, purché il giudice del gravame abbia dato conto di aver valutato criticamente sia il provvedimento impugnato che le censure proposte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)