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Sez. U, Sentenza n. 5612 del 08/06/1998 (Rv. 516168 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE | Motivazione per "relationem" con richiamo ad argomentazioni esposte nella sentenza emessa nel precedente grado dello stesso processo - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 1998-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516168-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE

Adempie all'obbligo di motivazione il giudice del gravame che si richiami per "relationem" alla sentenza impugnata di cui condivida le argomentazioni logico - giuridiche, purché dia conto di aver valutato criticamente sia il provvedimento censurato che le censure proposte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)