Sez. U, Sentenza n. 5612 del 08/06/1998 (Rv. 516168 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE | Motivazione per "relationem" con richiamo ad argomentazioni esposte nella sentenza emessa nel precedente grado dello stesso processo - Ammissibilità - Limiti.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE
Adempie all'obbligo di motivazione il giudice del gravame che si richiami per "relationem" alla sentenza impugnata di cui condivida le argomentazioni logico - giuridiche, purché dia conto di aver valutato criticamente sia il provvedimento censurato che le censure proposte.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)