Sez. L, Sentenza n. 4725 del 22/05/1996 (Rv. 497739 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE | Motivazione "per relationem" della sentenza d'appello - Legittimità - Condizioni - Generico richiamo di una delle risultanze probatorie - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie relativa a un caso di inadeguato richiamo delle valutazioni del giudice di primo grado.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE
La motivazione della sentenza d'appello "per relationem", cioè mediante richiamo della motivazione posta a sostegno della sentenza di primo grado, può ritenersi legittima solo se il giudice di secondo grado, richiamando gli elementi essenziali di quella motivazione, dimostri non solo di averla fatta propria, ma anche di avere esaminato le censure contro di essa sollevate e di averle ritenute infondate. Nè un generico richiamo di una delle risultanze istruttorie è idonea ad escludere la carenza di motivazione. (Nella specie la S.C. ha annullato l'impugnata sentenza d'appello, che, pur avendo esposto motivi di doglianza dell'appellante dai quali emergevano punti della censurata motivazione di primo grado, si era limitato a ritenere congrua la valutazione delle risultanze probatorie operata dal pretore, senza richiamare i punti essenziali della sentenza di primo grado, non fornendo così la dimostrazione di avere fatto effettivamente propri gli argomenti del giudice di primo grado, di avere esaminato le censure contro di essa sollevate e di averle ritenute infondate).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)