Sez. U, Sentenza n. 2649 del 23/04/1980 (Rv. 406392 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO (ENPALS) - FONDO INTEGRATIVO DI PREVIDENZA - CONTROVERSIA FRA L'ENTE ED UN SUO DIPENDENTE COLLOCATO A RIPOSO SULLA LEGITTIMITA DI TRATTENUTE OPERATA SULL'INDENNITA DI FINE RAPPORTO - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO (ENPALS) - FONDO INTEGRATIVO DI PREVIDENZA - CONTROVERSIA FRA L'ENTE ED UN SUO DIPENDENTE COLLOCATO A RIPOSO SULLA LEGITTIMITA DI TRATTENUTE OPERATA SULL'INDENNITA DI FINE RAPPORTO - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA.*
La controversia vertente fra l'ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) ed un suo dipendente collocato a riposo, in ordine alla legittimita o meno di trattenute sull'indennita di fine rapporto, operate dal datore di lavoro per costituire la 'riserva matematicà del fondo integrativo di previdenza per il personale, e devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto investe una Forma previdenziale cosiddetta aziendale, basata su accantonamenti di somme con natura retributiva, e, quindi, riguarda diritti ed obblighi strettamente inerenti al pregresso rapporto di pubblico impiego. (Conf 3064/79, mass n 399419; (Conf 185/79, mass n 396252).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 16/07/1947 num. 708 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)