Sez. L - , Ordinanza n. 23573 del 23/09/2019 (Rv. 655061 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Dirigente di imprese industriali confluito dall'INPDAI all’INPS - Retribuzione utile ai fini pensionistici - Individuazione - Criteri - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE
Ai fini della liquidazione della pensione spettante ad un dirigente di imprese industriali, già iscritto presso l'INPDAI, confluito nell'INPS in forza della l. n. 289 del 2002, la retribuzione pensionabile deve essere individuata in relazione alle retribuzioni che sarebbero state utili nel caso di un'ipotetica liquidazione del trattamento pensionistico da parte dell'INPDAI, non anche con riguardo alle retribuzioni percepite negli ultimi cinque e dieci anni calcolati a ritroso dalla data del pensionamento, in quanto il rinvio dell'art. 42 della l. n. 289 del 2002 all'art. 3, comma 7, del d.lgs. n 181 del 1997, nonché lo stesso meccanismo del pro-rata adottato nell'art. 42 cit., costituiscono manifestazione della volontà del legislatore di tenere distinti i due periodi assicurativi, in considerazione della diversità dei sistemi di calcolo adottati per ciascuno di essi, dando luogo a due distinte quote di pensione da determinare secondo autonomi criteri.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 42, Decreto Legisl. 24/04/1997 num. 181 art. 3 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)