Sez. L, Ordinanza n. 22059 del 05/08/2024 (Rv. 672327-01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Dirigenti aziende industriali - Trattamento pensionistico - Tetto massimo ex art. 1 d.P.R. n. 58 del 1976 - Soppressione INPDAI e passaggio all'AGO - Applicabilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE
In materia di trattamento pensionistico dei dirigenti già assicurati presso l'INPDAI e trasferiti, a seguito della soppressione di tale ente, nella gestione previdenziale dell'INPS, il principio del "pro rata", contenuto nell'art. 42, comma 3, della l. n. 289 del 2002, impone di determinare l'ammontare delle quote relative a ciascun periodo di assicurazione secondo tutte le disposizioni vigenti nel corrispondente regime normativo; ne consegue che, per la quota corrispondente alle anzianità contributive acquisite presso l'INPDAI fino alla sua soppressione, il calcolo va operato tenendo conto anche della cd. clausola di salvaguardia di cui all'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 181 del 1997, che, già prima della soppressione dell'INPDAI, escludeva che il trattamento pensionistico complessivo degli iscritti a tale ente potesse risultare inferiore a quello previsto dall'assicurazione generale obbligatoria.
DPR 08/01/1976 num. 58 art. 1, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 42, Legge 13/03/1973 num. 44 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)