diritto.io

Sez. L - , Sentenza n. 4897 del 27/02/2017 (Rv. 643421 - 02)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Dirigente imprese industriali confluito dall'INPDAI all’INPS - Retribuzione utile ai fini pensionistici - Individuazione - Criteri - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643421-02

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE

Ai fini della liquidazione della pensione spettante ad un dirigente di imprese industriali, già iscritto presso l’INPDAI, confluito nell’INPS in forza della l. n. 289 del 2002, le retribuzioni di riferimento sono quelle che sarebbero state utili nel caso di un'ipotetica liquidazione da parte dell'INPDAI, e non anche le retribuzioni degli ultimi cinque e dieci anni a decorrere a ritroso dalla data del pensionamento, in quanto il rinvio dell’art. 42 della l. n. 289 del 2002 all'art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 181 del 1997, nonché lo stesso meccanismo del pro-rata adottato nell’art. 42 cit., sono espressione della volontà del legislatore di tenere distinti i due periodi assicurativi, per la diversità dei sistemi di calcolo adottati, dando luogo a due distinte quote di pensione da determinare secondo specifici criteri.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 42, Decreto Legisl. 24/04/1997 num. 181 art. 3 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)