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Sez. L, Sentenza n. 12491 del 23/11/1992 (Rv. 479658 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Collocamento al lavoro - Violazione delle norme sul collocamento | Sanzione amministrativa ex art. 26 legge n. 56 del 1987 - Applicabilità per le infrazioni commesse prima di tale legge - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479658-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Collocamento al lavoro - Violazione delle norme sul collocamento

La sanzione amministrativa prevista dall'art. 26 della legge 28 febbraio 1987 n. 56 per la violazione dell'obbligo di assumere lavoratori tramite l'ufficio di collocamento (prima sanzionata penalmente dall'art. 27 della legge n. 264 del 1949) non può - in mancanza di un'espressa diversa disposizione - essere applicata per le infrazioni commesse prima dell'entrata in vigore della stessa legge n. 56 del 1987, in base al principio di cui all'art. 1 della legge n. 689 del 1981, che esclude in via generale la retroattività delle norme che prevedono sanzioni amministrative, e che incontra delle deroghe nelle disposizioni transitorie di cui agli artt. 40 e seguenti della legge medesima solo per le violazioni commesse anteriormente alla sua entrata in vigore.

Riferimenti normativi: Legge 29/04/1949 num. 264 art. 27 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 40, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 41, Legge 28/02/1987 num. 56 art. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)