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Sez. L, Sentenza n. 929 del 03/02/1996 (Rv. 495713 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - VIOLAZIONE DELLE NORME SUL COLLOCAMENTO | Depenalizzazione ex art. 26 legge n. 56 del 1987 - Retroattività - Conseguenze.
Stato
decisa il 1996-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495713-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - VIOLAZIONE DELLE NORME SUL COLLOCAMENTO

La depenalizzazione ai sensi dell'art.26 della legge 28 febbraio 1987 n. 56 dell'illecito penale già integrato dalla violazione dell'obbligo di assumere i lavoratori per il tramite degli uffici di collocamento(art.27 della legge 29 aprile 1949, n. 264)opera retroattivamente, ai sensi dell'art. 40 della legge 24 novembre 1981, n.689 e in deroga all'art. 1 di detta ultima legge, rispetto alle infrazioni anteriori alla depenalizzazione stessa, alle quali va pertanto applicata la sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dal menzionato art. 26 della legge n. 56 del 1987.

Riferimenti normativi: Legge 29/04/1949 num. 264 art. 27 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 33 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 38, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 41, Legge 28/02/1987 num. 56 art. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)