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Sez. 5, Sentenza n. 22932 del 14/11/2005 (Rv. 585561 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Poteri del giudice - Diversa qualificazione giuridica della fattispecie posta a fondamento della pretesa fiscale - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585561-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE

Il principio secondo cui le ragioni poste a base dell'atto impositivo segnano i confini del processo tributario, che è un giudizio d'impugnazione dell'atto, sì che l'ufficio finanziario non può porre a base della propria pretesa ragioni diverse e modificare nel corso del giudizio la motivazione dell'atto, non esclude il potere del giudice di qualificare autonomamente la fattispecie posta a fondamento della pretesa fiscale, né l'esercizio di poteri cognitori d'ufficio, non potendo ritenersi che i poteri del giudice tributario siano più limitati di quelli esercitabili in qualunque processo d'impugnazione di atti autoritativi, quale quello amministrativo di legittimità. (Nella fattispecie, l'ufficio finanziario aveva dedotto la simulazione di un'operazione consistente nella concessione del diritto di usufrutto su azioni possedute da una società estera ad una società residente nel territorio dello Stato, al fine di eludere il regime fiscale previsto dall'art. 27, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 per gli utili spettanti a soggetti non residenti: in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto che la negazione dell'esistenza o dell'efficacia del contratto che costituiva il presupposto della pretesa tributaria, o della sua opponibilità all'Amministrazione finanziaria, fosse sufficiente ai fini della qualificazione della fattispecie come contratto ad effetti meramente obbligatori, ma realmente voluto, ed utilizzato in funzione elusiva dell'imposta sul reddito).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)