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Sez. 1, Sentenza n. 10807 del 10/05/2006 (Rv. 591649 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Revocazione di sentenza della Corte di cassazione - Errore di fatto sostanziale - Nozione - Limiti - Riesame di punto già investito dalla pronuncia della Cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591649-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO

L'errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza di cassazione ai sensi degli artt. 395, n. 4, e 391-bis cod. proc. civ. deve consistere - al pari dell'errore revocatorio imputabile al giudice di merito - nel supporre come sussistente un fatto incontrastabilmente insussistente e non deve, invece, cadere su un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata, non potendo pertanto essere ravvivato nella ipotesi in cui venga sostanzialmente denunciato un erroneo apprezzamento delle risultanze processuali. (Nella specie, è stata esclusa l'ammissibilità del motivo di revocazione consistente nella asseritamente erronea affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, che la notifica del ricorso era avvenuta in una certa data, con la conseguente declaratoria di inammissibilità per tardività del ricorso stesso, affermazione desunta dalle risultanze della relazione dell'ufficiale giudiziario, laddove dagli atti di causa risultava che la notifica era stata eseguita in una data anteriore, e che lo stesso ufficiale giudiziario aveva dichiarato l'errore correggendo la propria relazione: la S.C. aveva escluso che tale documento potesse qualificarsi come correzione a norma dell'art. 46 cpc. disp. att. cod. proc. civ., e lo aveva qualificato come integrativo della precedente relazione, affermando il principio di diritto secondo il quale le attestazioni contenute nella relazione di notifica possono essere vinte solo in esito ad un giudizio di falso. La S.C., in sede di decisione del ricorso per revocazione, ha quindi ritenuto che, nella specie, non si trattasse di erronea percezione di documenti, in realtà presi in esame dal giudice di legittimità, ma che si richiedesse sostanzialmente il riesame del principio di diritto già affermato nella sentenza impugnata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 4, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 46

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)