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Sez. L, Sentenza n. 14256 del 28/10/2000 (Rv. 541296 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Nozione - Fattispecie relativa all'inammissibilità di un ricorso per revocazione di una sentenza della Corte di cassazione.
Stato
decisa il 2000-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541296-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO

L'errore di fatto, che può dar luogo a revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ., richiamato dall'art. 391 bis cod. proc. civ., consiste nell'erronea percezione degli atti di causa che si sostanzia nella supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa oppure nella supposizione dell'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata per revocazione abbia pronunciato. Tal genere di errore presuppone quindi il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti processuali, purché, da un lato, la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione, e non di valutazione o di giudizio e, dall'altro, quella risultante dagli atti e documenti non sia stata contestata dalle parti. (Nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso nel quale si assumeva che la Corte di cassazione era incorsa in "sviste" nell'esame degli atti di causa che si erano tradotti in errori revocatori in quanto non aveva considerato il vizio di illogicità della decisione di appello, denunciato come motivo di ricorso, essendosi limitata a negarne semplicemente la configurabilità sul rilievo che il giudice del merito aveva espresso un giudizio di fatto esente da vizi logici censurabili in sede di legittimità).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)