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Sez. 5, Sentenza n. 23356 del 30/10/2006 (Rv. 593669 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Fusione di società - Società incorporata - Detenzione della totalità delle azioni o delle quote della società incorporante - Assoggettabilità ad imposta proporzionale di registro - Contrasto con le direttive CEE n. 69/335, n. 73/80 e n. 85/303 - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593669-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE

In tema di imposta di registro, e con riferimento alla fusione di società mediante incorporazione, nel caso in cui la società incorporata detenga la totalità delle azioni o delle quote della società incorporante (c.d. fusione inversa), l'assoggettamento dell'atto ad imposta proporzionale non contrasta con la direttiva n. 69/335/CEE del Consiglio, del 17 luglio 1969 (come modificata dalla direttiva n. 73/80/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1973 e dalla direttiva n. 85/303/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985), in quanto, alla stregua dell'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia con sentenza del 30 marzo 2006, in causa c-46/04, detta operazione è riconducibile all'ambito applicativo dell'art. 4, n. 2, lettera b), della citata direttiva, producendo l'effetto di aumentare il patrimonio sociale dell'incorporante e presentandosi come prestazione effettuata da un socio, nonché all'ambito applicativo dell'art. 7, n. 1, in quanto il conferimento dell'intero patrimonio dell'incorporata alla già esistente società incorporante viene remunerato esclusivamente mediante attribuzione di azioni di quest'ultima.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 4 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 17/07/1969 num. 335 art. 4, Direttive del Consiglio CEE 17/07/1969 num. 335 art. 7, Direttive del Consiglio CEE 09/04/1973 num. 80, Direttive del Consiglio CEE 10/06/1985 num. 303, Cod. Civ. art. 2501

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)