Sez. 5, Sentenza n. 13225 del 16/07/2004 (Rv. 574648 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Operazioni di Fusione - Applicazione della imposta proporzionale di registro - Contrasto generalizzato con il Diritto Comunitario - Direttive CEE nn. 335 del 17 luglio 1969, 80 del 9 aprile 1973 e 303 del 10 giugno 1985 - Esclusione - Individuazione delle ipotesi in contrasto con il Diritto Comunitario - Fusione per incorporazione - Società incorporante - Detenzione della totalità delle azioni o quote della società incorporata - Affermazione attività alla applicazione della imposta proporzionale di registro - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE
In tema di imposta di registro, il contrasto della normativa italiana, di cui alla Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1988, che nel testo applicabile <ratione temporis>, sottopone ad imposta proporzionale di registro l'atto di fusione delle società, con il Diritto comunitario concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (secondo la direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, come modificata dalle direttive del Consiglio 9 aprile 1973 n. 73/80 CEE e 10 giugno 1985, 85/303/CEE), non sussiste in qualsivoglia ipotesi di fusione per incorporazione ma unicamente in quella cosiddetta <propria> (ossia, caratterizzata dalla fusione di più società per la costituzione di una nuova) e non, invece, in quella definibile come <impropria>, di cui all'art. 2504 - quinquies cod. civ. (ovverosia nell'ipotesi di fusione operata mediante incorporazione di una società di cui la società incorporante, al momento della fusione, già possiede l'intero capitale sociale).
Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 17/07/1969 num. 335, Direttive del Consiglio CEE 10/06/1985 num. 303, DPR 26/04/1986 num. 131 all. T, Cod. Civ. art. 2501, Cod. Civ. art. 2501 bis, Cod. Civ. art. 2504 quinquies
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)