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Sez. 1, Sentenza n. 15131 del 09/03/2021 Cc. (dep. 21/04/2021) Rv. 281062 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - RICHIESTA - ORDINANZA DI RIGETTO | Richiesta di ammissione al rito - Omessa pronuncia del giudice - Rigetto tacito - Mancata riproposizione della domanda al giudice del dibattimento - Conseguenze - Sanatoria della nullità.
Stato
decisa il 2021-03-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/281062-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - RICHIESTA - ORDINANZA DI RIGETTO

In tema di procedimenti speciali, l'omessa pronuncia da parte del giudice per le indagini preliminari sulla richiesta di ammissione al rito abbreviato, ritualmente e tempestivamente presentata dall'imputato a seguito della notificazione del decreto di giudizio immediato, equivale ad un'ordinanza di rigetto, di guisa che, in caso di mancata riproposizione della richiesta al giudice del dibattimento in "limine litis", ricorre un'ipotesi di sanatoria della nullità di ordine generale a regime intermedio venutasi a determinare.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 458 com. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)