diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2193 del 05/11/2013 Ud. (dep. 20/01/2014) Rv. 259970 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - RICHIESTA - ORDINANZA DI RIGETTO | Richiesta di ammissione al rito - Omessa pronuncia del giudice - Mancata riproposizione della domanda al giudice di primo grado - Conseguenze - Rinuncia all'istanza - Ragioni.
Stato
decisa il 2013-11-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259970-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - RICHIESTA - ORDINANZA DI RIGETTO

In tema di procedimenti speciali, la domanda di ammissione al rito abbreviato, ritualmente e tempestivamente presentata all'udienza preliminare, se non riproposta al giudice del dibattimento in "limine litis", deve ritenersi rinunciata anche quando sulla stessa il g.u.p. non si sia pronunciato, atteso che l'omessa pronuncia sulla richiesta è assimilabile all'ordinanza di rigetto della medesima.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 com. 6 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)