Sez. 5, Ordinanza n. 18305 del 23/01/2019 Cc. (dep. 02/05/2019) Rv. 275916 - 01
IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Sentenza di non luogo a procedere resa dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017 - Ricorso immediato per cassazione – Ammissibilità - Esclusione - Ragioni - Conseguenze.
IMPUGNAZIONI - IN GENERE
La sentenza di non luogo a procedere resa dopo l'entrata in vigore della modifica dell'art. 428, comma 1, cod. proc. pen., operata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, è appellabile e non ricorribile in cassazione, neppure mediante ricorso "per saltum", poiché detta facoltà è conferita dall'art. 569 cod. proc. pen. esclusivamente avverso la sentenza che definisce nel merito il primo grado di giudizio ovvero avverso altre tipologie di decisione espressamente previste, sicchè il ricorso proposto in sede di legittimità avverso la sentenza ex art. 425 cod. proc. pen. deve essere qualificato come appello.
Riferimenti normativi: Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 38 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 428 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 569 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)