Sez. 6, Ordinanza n. 9970 del 15/02/2005 Cc. (dep. 14/03/2005) Rv. 231179 - 01
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - CASSAZIONE - ricorso "per saltum" | Ordinanza di estinzione della misura cautelare per decorrenza del termine di durata massima - Ricorso immediato del P.M. - Qualificazione come appello.
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - CASSAZIONE - ricorso "per saltum"
Va qualificato come appello il ricorso immediato per cassazione proposto avverso l'ordinanza di estinzione della misura cautelare per decorrenza del termine di durata massima, in quanto nel vigente ordinamento processuale il ricorso per saltum è limitato alla sola fase di cognizione, come si desume dalla lettera dell'art. 569, comma primo, cod. proc. pen. che attribuisce tale facoltà alla parte che ha diritto di appellare la sentenza di primo grado, mentre avverso il provvedimento di estinzione della misura cautelare, come quelli di revoca o di modifica della stessa, è ammesso esclusivamente l'appello di cui all'art. 310 cod. proc. pen. e solo in prosieguo, ricorrendone le condizioni, il ricorso per cassazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 306, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 569 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)