diritto.io

Sez. 5, Ordinanza n. 6984 del 05/02/2025 Ud. (dep. 19/02/2025) Rv. 287528-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - CASI | Appello del pubblico ministero - Avverso sentenze di proscioglimento riguardanti i reati previsti dall'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen., emesse prima del 25 agosto 2024 - Possibilità - Sussistenza - Preclusione prevista dall'art. 593, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. p), l. n. 114 del 2024 - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2025-02-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287528-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - CASI

In tema di impugnazioni, le sentenze di proscioglimento emesse prima del 25 agosto 2024, data di entrata in vigore della legge 9 agosto 2024, n. 114, possono essere appellate dal pubblico ministero anche nel caso in cui riguardino i reati indicati dall'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen., non applicandosi la preclusione prevista dall'art. 593, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. p), legge citata, posto che, in assenza di disciplina transitoria, il principio del "tempus regit actum" comporta l'operatività del regime impugnatorio previsto all'atto della pronunzia della sentenza, essendo quello il momento in cui sorge il diritto all'impugnazione.

Preleggi art. 11 CORTE COST., Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 550 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 com. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)