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Sez. 3, Sentenza n. 41941 del 04/10/2005 Cc. (dep. 22/11/2005) Rv. 232828 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE | Ambito di operatività - Utilizzabilità in cassazione - Ammissibilità - Fattispecie - Ordinanza con intestazione recante indicazione di giudice diverso da quello che effettivamente ebbe a comporre il collegio.
Stato
decisa il 2005-10-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232828-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE

Il rimedio della correzione dell'errore materiale ex art. 130, comma primo, cod. proc. pen. è utilizzabile anche in cassazione quando sia stata proposta l'impugnazione avverso un'ordinanza del tribunale del riesame che rechi nella sua intestazione l'indicazione di un giudice diverso da quello che ha partecipato al dibattimento ed alla decisione, come risultante dai relativi verbali.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)