Sez. 6, Sentenza n. 23983 del 11/03/2008 Ud. (dep. 12/06/2008) Rv. 241240 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE | Ambito di operatività - Utilizzabilità in cassazione - Ammissibilità - Fattispecie - Sentenza di appello recante indicazioni erronee sul giudice di primo grado.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE
Il rimedio della correzione dell'errore materiale ex art. 130, comma primo, cod. proc. pen. è utilizzabile anche in cassazione quando sia stata proposta l'impugnazione avverso una sentenza di appello che rechi nella intestazione e nel dispositivo erronee indicazioni circa l'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento di primo grado.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)