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Sez. 1, Sentenza n. 2653 del 23/07/1968 (Rv. 335178 - 01)

FALLIMENTO - AMMISSIONE AL PASSIVO- DEBITO DELLA CURATELA INERENTE ALLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO FALLIMENTARE - NECESSITA - DOMANDA IN VIA CONTENZIOSA ORDINARIA - IMPROPONIBILITA.*
Stato
decisa il 1968-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335178-01

FALLIMENTO - AMMISSIONE AL PASSIVO- DEBITO DELLA CURATELA INERENTE ALLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO FALLIMENTARE - NECESSITA - DOMANDA IN VIA CONTENZIOSA ORDINARIA - IMPROPONIBILITA.*

La domanda di pagamento di un debito contratto dall'amministrazione fallimentare ed inerente allo stesso svolgimento del processo fallimentare, non e proponibile in via contenziosa ordinaria mediante atto di agitazione nei confronti del fallimento. Il credito relativo, pur avendo diritto di prededuzione, qualora sorga una questione relativa sia all'an, sia al quantum, sia allo stesso diritto di prededuzione, va anch'esso assoggettato al rispetto della regola della procedura esecutiva concorsuale. (V. 2174-66, 658-61, 1473-62, 3186-62).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 93, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 93, Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 101 CORTE COST., Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 111 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)