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Sez. 1, Sentenza n. 9526 del 12/11/1994 (Rv. 488550 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE | Terzo nominato custode di taluni beni del fallito - Compenso - Debito di massa - Configurabilità - Compenso - Contestazione da parte degli organi del fallimento - Verifica attraverso il procedimento ex art. artt. 93 e segg. legge fall. - Necessità - Compenso - Liquidazione - Istanza al giudice delegato - Inammissibilità - Provvedimenti del giudice delegato e del Tribunale fallimentare - Annullamento senza rinvio - Necessità.
Stato
decisa il 1994-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488550-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE

In tema di ripartizione dell'attivo fallimentare, il credito vantato dal terzo nominato custode di taluni beni del fallito, successivamente alla dichiarazione di fallimento (nella specie, a seguito di sequestro conservativo, eseguito all'insaputa del curatore e del fallito, su alcuni beni di questo solo in seguito acquisiti alla procedura concorsuale), rappresenta un debito di massa, il quale, se controverso, in quanto non contratto direttamente dagli organi del fallimento, deve essere verificato attraverso il procedimento previsto dagli artt. 93 e segg. legge fall., il quale è l'unico idoneo ad assicurare il principio della concorsualità anche nella fase di cognizione, attraverso la necessaria partecipazione e il contraddittorio di tutti i creditori. Ne deriva che è inammissibile l'istanza proposta al giudice delegato per la liquidazione di detto compenso, al pari della procedura seguita alla stessa, e vanno annullati senza rinvio (art. 382, terzo comma cod. proc. civ.) i provvedimenti emessi al riguardo dal giudice delegato e dal tribunale fallimentare, essendo relativi ad un giudizio, che non poteva essere instaurato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 93

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)