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Sez. 1, Sentenza n. 72 del 10/01/1986 (Rv. 443718 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DETERMINAZIONE - CRITERI RISARCITORIO, COMPENSATIVO ED ASSISTENZIALE - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1986-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443718-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DETERMINAZIONE - CRITERI RISARCITORIO, COMPENSATIVO ED ASSISTENZIALE - ESTREMI.*

Dei tre criteri di cui il giudice deve tenere conto, secondo una valutazione complessiva e contestuale, per l'attribuzione e la Determinazione dell'assegno di divorzio, mentre quello cosiddetto "risarcitorio" prende in considerazione la responsabilità per il fallimento del matrimonio e quello "compensativo" si riferisce al pregresso contributo personale di ciascun coniuge alla conduzione della famiglia, il criterio "assistenziale" mira più propriamente a tutelare la posizione del coniuge che, a seguito dello scioglimento del matrimonio venga a trovarsi in difficoltà o comunque in condizione deteriore dal punto di vista economico, per avere perduto il sostegno ed i vantaggi che realizzava nell'ambito della convivenza matrimoniale: e ciò specie nell'ipotesi in cui egli sia meno provvisto economicamente e non sia senz'altro in grado di dedicarsi ad una attività lavorativa. (V 4107/84, mass n 436056; (V 4834/83, mass n 429722; (4834/83, mass n 429721; (V 5874/81, mass n 416615; (V 3437/80, mass n 407271).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)