Sez. 1, Sentenza n. 21750 del 17/11/2004 (Rv. 578333 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Occupazione appropriativa - Qualificazione come fatto illecito - Conseguente prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento - Contrasto con l'art. 1, primo comma, del primo Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla Corte di Strasburgo - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO
La qualificazione, da parte dell'ordinamento interno, dell'occupazione appropriativa come fatto illecito, con la conseguenziale applicazione al credito da essa nascente del termine di prescrizione quinquennale (art. 2947 cod. civ.), anzichè come fatto lecito assimilabile all'espropriazione e generatore di un diritto soggetto all'ordinaria prescrizione decennale, non è in contrasto con l'art. 1, primo comma, del primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n, 848), nell'interpretazione vincolante espressa dalla Corte di Strasburgo, in particolare con la sentenza resa il 30 maggio 2000 nella causa n. 24638 del 1994). Questa, infatti, non ha ravvisato in via generale l'inosservanza del principio di legalità, stabilito dalla citata norma da parte delle norme e delle interpretazioni giurisprudenziali interne che qualificano l'occupazione acquisitiva come fatto illecito, con connesso termine quinquennale per l'esercizio del conseguente diritto, ma ha rilevato che quel principio esige la presenza nell'ordinamento nazionale di disposizioni "sufficientemente accessibili precise e prevedibili, tali da accorare una protezione efficate", in sintonia, del resto, con la lettera e la "ratio" della norma internazionale, la quale è diretta a proteggere la proprietà, escludendo che il bene del privato possa essere acquisito per ragioni diverse dalla pubblica utilità e senza un ristoro effettivo e congruo, mentre prescinde dal "nomen iuris" e dalle modalità di tutela adottate dagli ordinamenti interni, purchè non comportino sostanziale perdita o menomazione della tutela medesima. (Nella fattispecie la Corte Cass. ha quindi escluso che violasse l'art. 1 del Protocollo, cit., la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento per occupazione acquisitiva dichiarata in causa introdotta nel 1989, allorchè era già consolidato l'orientamento giurisprudenziale in tema di occupazione appropriativa inaugurato da Cass. sez. Un. n. 1464 del 1984).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)