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Sez. 1, Sentenza n. 22407 del 05/09/2008 (Rv. 604615 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Prescrizione - Quinquennale - Contrasto con l'art. 1 del primo Protocollo della CEDU - Esclusione - Decorrenza del termine - Riferimento all'emersione dell'istituto nella giurisprudenza ed alla recezione da parte della legge n. 458 del 1988 - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-09-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604615-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO

In tema di occupazione acquisitiva, il termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno vantato dal proprietario del fondo asservito alle finalità dell'opera pubblica non contrasta con l'art. 1 del primo Protocollo della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo, essendo un'analoga disciplina prevista per qualsiasi illecito lesivo di diritto soggettivo, anche di rango costituzionale. Peraltro, in mancanza di norme di diritto interno sufficientemente chiare, accessibili, prevedibili, non possono porsi a carico del proprietario dell'immobile irreversibilmente trasformato dalla P.A. le conseguenze derivanti dalla connotazione dell'istituto dell'occupazione appropriativa come illecito istantaneo ad effetti permanenti, sicchè il termine quinquennale della prescrizione non può essere fatto decorrere da epoca anteriore alla data di emersione di tale istituto nella giurisprudenza ed alla sua recezione da parte della legge n. 458 del 1988.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis com. 7 n. 2 CORTE COST., Legge 27/10/1988 num. 458 art. 3 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Prot. 1 Conv. Dir. Uomo art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)