Sez. L, Sentenza n. 14990 del 04/08/2004 (Rv. 575219 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI | Dimissioni - Revocabilità - Limiti- Fattispecie relativa a dipendente postale.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI
Nei rapporti di lavoro subordinato soggetti al regime privatistico, la cessazione del rapporto per volontà unilaterale del dipendente, a mezzo delle dimissioni, è disciplinata, in difetto di specifiche disposizioni, dalle norme del cod. civ., e pertanto non è revocabile la dichiarazione di dimissioni del lavoratore una volta che questa sia pervenuta a conoscenza del datore di lavoro.(Fattispecie relativa alle dimissioni rassegnate da un dipendente dell'ente poste, accettate dal datore di lavoro il primo ottobre 1994, e revocate il 5 dicembre 1994, dopo l'entrata in vigore del CCNL 26 novembre 1994, che segnava la cessazione dell'applicabilità della previgente disciplina pubblicistica del rapporto di lavoro e la piena applicabilità del regime privatistico).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)