Sez. L, Sentenza n. 6645 del 13/06/1995 (Rv. 492828 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI | Dimissioni - Irrevocabilità - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI
Le dimissioni del prestatore di lavoro costituiscono un atto unilaterale irrevocabile, nel senso che, una volta poste in essere, il loro autore non può recedere unilateralmente da esse. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui l'atto di recesso debba essere trasmesso al destinatario, può aversi "revoca" delle dimissioni solo ove la manifestazione di volontà che annulli la precedente pervenga al destinatario prima delle dimissioni e renda non operative le stesse.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)