Sez. L, Sentenza n. 480 del 15/01/2001 (Rv. 543123 - 01)
PROFESSIONISTI - PREVIDENZA | Controversia tra professionista ed ente previdenziale circa la sussistenza del diritto alle prestazioni - Presupposto dell'iscrizione all'albo professionale - Verifica giudiziale della sussistenza delle condizioni richieste per l'iscrizione - Ammissibilità - Fattispecie relativa alla cancellazione dei consulenti del lavoro dal relativo albo professionale per incompatibilità ex art. 4 legge n. 12 del 1979.
PROFESSIONISTI - PREVIDENZA
Nella controversia tra professionista iscritto al relativo albo ed ente previdenziale obbligato all'esecuzione di prestazioni nei confronti dell'iscritto medesimo, la questione della esistenza delle condizioni per ottenere l'iscrizione e per continuare a mantenerla inerisce agli elementi costitutivi del rapporto previdenziale e perciò può essere autonomamente verificata dal giudice, cui quel rapporto è sottoposto, ferma restando la permanenza dello "status" professionale determinato dall'iscrizione (fattispecie relativa alla cancellazione dei consulenti del lavoro dal relativo albo, a seguito dell'entrata in vigore della disciplina delle incompatibilità, ex art. 4 legge 11 gennaio 1979 n. 12).
Riferimenti normativi: Legge 11/01/1979 num. 12 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)