Sez. 1, Sentenza n. 975 del 25/10/1985 Ud. (dep. 25/01/1986) Rv. 171682 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MOTIVI AGGIUNTI - NOZIONE E LIMITI - FATTISPECIE: INAMMISSIBILITÀ.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MOTIVI AGGIUNTI - NOZIONE E LIMITI - FATTISPECIE: INAMMISSIBILITÀ.*
I motivi di ricorso aggiunti, di cui al secondo comma dell'art. 529 cod. proc. pen., sebbene non debbano considerarsi circoscritti alla illustrazione ed allo svolgimento dei motivi principali, potendo anche esprimere censure sfuggite a questi ultimi, tuttavia non possono avere un carattere autonomo e debbono, quindi, essere svolti limitatamente ai punti della decisione impugnata che siano stati tempestivamente investiti dal ricorso mediante i motivi principali ritualmente depositati. (fattispecie relativa a ritenuta inammissibilità di motivo aggiunto, col quale era stata dedotta l'applicabilità della causa giustificativa della modica quantità di sostanza stupefacente, essendo stata investita la suprema Corte, col motivo principale, unicamente della mancata sospensione del procedimento in appello). (Conf mass n 106272; (Conf mass n 116438; (Conf mass n 155497; (Conf mass n 168929).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 529 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 533 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)