diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 13414 del 29/10/2001 (Rv. 549918 - 01)

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER MATERIA | Rilevabilità d'ufficio - Obbligatorietà - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2001-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549918-01

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER MATERIA

Il giudice di primo grado ha la facoltà e non l'obbligo di rilevare d'ufficio la propria incompetenza non oltre la prima udienza di trattazione ai sensi dell'art. 38 cod. proc., sì che la causa resta definitivamente radicata presso di lui se non sia avvalso di tale potere e le parti non abbiano tempestivamente sollevato alcuna eccezione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)