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Sez. U, Sentenza n. 7847 del 03/04/2014 (Rv. 629884 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CORTE DEI CONTI | Qualificazione dell'appello incidentale come autonomo - Eccesso di potere giurisdizionale - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629884-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CORTE DEI CONTI

Non incorre in eccesso di potere giurisdizionale, sindacabile dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, la decisione della Corte dei conti che, lungi dall'escludere l'astratta proponibilità dell'impugnazione incidentale ove un possibile diverso esito della controversia possa dipendere dall'accoglimento del gravame principale, abbia dichiarato tardivo l'appello incidentale, qualificandolo come autonomo, sull'assunto che l'interesse ad impugnare la decisione non possa essere fatto discendere dall'impugnazione principale essendo state le parti condannate, in primo grado, a pagare solo una quota parte del danno da risarcire, trattandosi di soluzione che può integrare un "error in procedendo", non inerente all'essenza della giurisdizione o allo sconfinamento dei suoi limiti esterni, ma solo al modo in cui è stata esercitata.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Regio Decr. 13/08/1933 num. 1038 art. 66, Regio Decr. 13/08/1933 num. 1038 art. 103

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)