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Sez. 2, Sentenza n. 723 del 02/02/1979 (Rv. 396897 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1979-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396897-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA - NOZIONE.*

L'interposizione fittizia di persona costituisce dissimulazione parziale di una delle parti contraenti, nel senso che i diritti nascenti dal contratto sono effettivamente acquistati dall'interposto e non gia dal contraente simulato (interponente): essa ha come necessario presupposto la partecipazione all'accordo simulatorio non soltanto dell'interponente e dell'interposto, ma anche del terzo contraente, la cui volonta negoziale deve, in ogni caso, essere diretta non solo a considerare la funzione meramente figurativa del contraente apparente, ma anche ad assumere diritti e obblighi nei confronti dell'interponente. (Conf 1682/72, mass n 358558).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)