Sez. 1, Sentenza n. 5789 del 04/11/1982 (Rv. 423535 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA - PARTECIPAZIONE DEL TERZO CONTRAENTE ALL'ACCORDO SIMULATORIO - NECESSITÀ - MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTÀ DI CONTRARRE DA PARTE DEL TERZO INFORMATO DELL'INTESA RAGGIUNTA - SUFFICIENZA.*
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA - PARTECIPAZIONE DEL TERZO CONTRAENTE ALL'ACCORDO SIMULATORIO - NECESSITÀ - MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTÀ DI CONTRARRE DA PARTE DEL TERZO INFORMATO DELL'INTESA RAGGIUNTA - SUFFICIENZA.*
Per aversi interposizione fittizia, non basta l'intesa tra interponente ed interposto, ma è indispensabile la partecipazione all'accordo simulatorio anche del terzo contraente, senza la quale non si stabilirebbe alcun rapporto tra interponente e terzo, ed effettivo contraente di quest'ultimo sarebbe solo la persona interposta; tuttavia, perché il terzo sia ritenuto partecipe, non occorre che egli abbia dato all'accordo simulatorio la propria effettiva e negoziale partecipazione, ma è sufficiente che, informato dell'intesa raggiunta tra interponente e prestanome, manifesti la volontà di contrarre. (Conf 4807/79, mass n 401414; (Conf 723/79, mass n 396897; (Conf 3806/75, mass n 378017; (Conf 3318/73, mass n 367213).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)